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Depressione per infedeltà: il risarcimento spetta solo se la sofferenza è stata insopportabile.
Infedeltà coniugale: ultime sentenze
Violazione degli obblighi matrimoniali; crisi del rapporto di coppia; motivazione della separazione e addebito per violazione dell’obbligo di fedeltà conseguente ad una relazione extraconiugale di dominio pubblico.
Indice
* 1 Crisi della coppia, infedeltà, separazione
* 2 Infedeltà: quando è escluso l’addebito della separazione?
* 3 L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale
* 4 Adulterio e intollerabilità della convivenza
* 5 Determinazione dell’intollerabilità della convivenza
* 6 Valutazione dell’addebito della separazione
* 7 Infedeltà successiva alla crisi coniugale
* 8 Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale
* 9 Valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi
* 10 Addebito della separazione: onere della prova e preesistenza della crisi coniugale
* 11 Pronuncia di addebito per infedeltà: riparto dell’onere probatorio
* 12 Pronuncia di addebito per infedeltà: presupposti
* 13 Comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri del matrimonio
* 14 Infedeltà: causa dell’addebito della separazione
* 15 Infedeltà, addebito della separazione e riparto dell’onere probatorio
* 16 Stabile relazione extraconiugale
* 17 Infedeltà: addebito della separazione al coniuge responsabile
* 18 Richiesta di separazione con addebito
* 19 Violazione dell’obbligo di fedeltà
* 20 Infedeltà coniugale e tutela aquiliana
* 21 Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale
* 22 L’infedeltà coniugale
* 23 L’addebito della separazione per infedeltà coniugale
* 24 Degradazione del rapporto coniugale
* 25 Offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge
* 26 Infedeltà coniugale: revocazione della donazione per ingratitudine
* 27 Infedeltà coniugale e investigatore privato
* 28 Violazione dei doveri giuridici scaturenti dal vincolo matrimoniale
* 29 L’addebito della separazione e l’affidamento condiviso della prole
* 30 L’infedeltà coniugale dalla consorte e test del Dna
* 31 La circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale
* 32 L’inconciliabilità della prosecuzione del vincolo coniugale
* 33 Fatto ingiusto per la morale della famiglia
Crisi della coppia, infedeltà, separazione
La dichiarazione di addebito implica la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza. Tale principio trova applicazione anche in riferimento all’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, di regola ritenuta idonea a giustificare l’addebito della separazione al coniuge fedifrago, salvo venga accertato che nel caso concreto l’infedeltà si sia manifestata in una situazione di deterioramento dei rapporti già in atto con una convivenza già ritenuta intollerabile dalle parti.
Cassazione civile sez. I, 02/09/2022, n.25966
Infedeltà: quando è escluso l’addebito della separazione?
La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (escluso, nella specie, l’addebito della separazione in capo alla moglie, atteso che l’iscrizione della donna a siti web di incontri era stata scoperta dal marito solo dopo che quest’ultimo aveva già depositato il ricorso per la separazione coniugale).
Cassazione civile sez. VI, 24/05/2022, n.16822
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale
Ai fini dell’addebitabilità della separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale costituisce una violazione particolarmente grave, sufficiente, di regola, a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale (con un accertamento rigoroso attraverso il quale emerga la preesistenza di una crisi già in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale).
Tribunale Benevento sez. I, 03/05/2022, n.1035
Adulterio e intollerabilità della convivenza
Se la richiesta di addebito si fonda sull’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, posto che l’adulterio rappresenta una violazione particolarmente grave degli obblighi di cui all’art. 143 c.c. che determina normalmente l’intollerabilità della convivenza, tale comportamento, se provato, giustifica l’addebito della separazione al coniuge responsabile ed in tale ipotesi i fatti che escludono il nesso di causalità tra l’adulterio e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza devono essere provati dalla parte resistente alla domanda di addebito.
Tribunale Vibo Valentia, 21/04/2022, n.307
Determinazione dell’intollerabilità della convivenza
Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (nella specie, era stata provata l’esistenza di una crisi matrimoniale in atto precedente al presunto comportamento di infedeltà coniugale da parte della moglie).
Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n.11130
Valutazione dell’addebito della separazione
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Tribunale Bari sez. I, 04/04/2022, n.1200
Infedeltà successiva alla crisi coniugale
Nella separazione coniugale, sebbene siano provate le condotte violative dell’obbligo di fedeltà da parte di un coniuge, l’addebito va escluso qualora risulti provata l’anteriorità della crisi della coppia rispetto all’infedeltà: ciò infatti esclude il nesso causale tra la condotta fedifraga e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Tribunale Cuneo sez. I, 15/03/2022, n.259
Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Tribunale Bari sez. I, 22/02/2022, n.714
Valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi
Ai fini della pronuncia di addebito nella separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Tribunale Bari sez. I, 27/12/2021, n.4658
Addebito della separazione: onere della prova e preesistenza della crisi coniugale
Ai fini dell’addebito della separazione, la regola generale per cui l’onere di provare, sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che nascono dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questo comportamento nel rendere intollerabile la convivenza, grava sulla parte che richiedente l’addebito, rimane superata quando si constati la mancanza di un nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, in maniera tale che risulti la preesistenza di una crisi matrimoniale già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Tribunale Teramo, 03/12/2021, n.1084
Pronuncia di addebito per infedeltà: riparto dell’onere probatorio
La pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti a carico dei coniugi; è invece necessario accertare che tale violazione sia stata causa efficiente della crisi coniugale. In merito invece alla ripartizione dell’onere della prova, grava sulla parte che richieda l’addebito per inosservanza dell’obbligo di fedeltà l’onere di provare la condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.
Tribunale Monza sez. IV, 15/11/2021, n.2068
Pronuncia di addebito per infedeltà: presupposti
La pronuncia di addebito nella separazione coniugale presuppone due condizioni: 1. un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio; 2. il nesso tra tale condotta e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ciò premesso, se da un lato è vero che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che determina di regola l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e può giustificare l’addebito della separazione, è vero altresì che affinché l’infedeltà possa assurgere a causa di separazione con addebito bisogna constatare anche il nesso causale tra l’infedeltà e la crisi coniugale. Ad ogni modo incombe sulla parte richiedente l’addebito l’onere di provare la condotta infedele del coniuge e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere della controparte provare che la crisi matrimoniale sia anteriore all’accertata infedeltà.
Tribunale Locri sez. I, 02/11/2021, n.761
Comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri del matrimonio
Presupposto essenziale dell’addebito è un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice è chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussiste un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c. sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa. Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.
Tribunale Torino sez. VII, 17/09/2020, n.3064
Infedeltà: causa dell’addebito della separazione
L’infedeltà coniugale può essere causa (anche esclusiva) dell’addebito della separazione solo quando risulti accertato che la crisi dell’unione sia ad essa causalmente riconducibile; viceversa, l’infedeltà, se successiva al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito.
Tribunale Ravenna sez. I, 03/09/2020, n.665
Infedeltà, addebito della separazione e riparto dell’onere probatorio
L’infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi dal cit. art. 143, secondo comma, c.c. così da minare in radice l’affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione e l’addebito al coniuge che detta infedeltà ha commesso.
La violazione dell’obbligo di fedeltà costituisce quindi la premessa, secondo il cd. id quod plerumque accidit, dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi, e quindi costituisce di per sé sola motivo di addebito. Una volta dimostrata la violazione dell’obbligo di fedeltà, nessun altro onere probatorio grava in capo al coniuge tradito. Spetta invece al coniuge che ha violato l’obbligo di fedeltà, dare la prova della mancanza del nesso eziologico tra detta violazione e la cri-si coniugale.
Per andare esente dalla pronunzia di addebito, questi deve dimostrare che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse; in altri termini, che la crisi del rapporto matrimoniale era già in atto.
Tribunale Savona, 01/08/2020, n.463
Stabile relazione extraconiugale
La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l’intollerabilità della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi, e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Tribunale Ravenna, 09/03/2020, n.229
Infedeltà: addebito della separazione al coniuge responsabile
In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Corte appello Perugia, 20/01/2020, n.33
Richiesta di separazione con addebito
Quando la separazione con addebito viene richiesta da un coniuge che rilevi l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale da parte dell’altro, grava su di esso l’onere di provare l’esistenza del nesso di causalità intercorrente tra la condotta infedele posta in essere dall’altro coniuge e la conseguente intollerabilità del prosieguo della convivenza. In tale ipotesi, grava sul coniuge che eccepisce l’inefficacia della domanda di separazione con addebito per infedeltà l’onere di provare il contrario, adducendo, ad esempio, elementi idonei a sostenere l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto al comportamento infedele tenuto.
Tribunale Salerno sez. I, 09/01/2020, n.84
Violazione dell’obbligo di fedeltà
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, semprechè non si constati, attraverso la valutazione del comportamento dei coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Corte appello Milano, 06/05/2019, n.1965
Infedeltà coniugale e tutela aquiliana
La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale comporta il risarcimento del danno non patrimoniale solo ove la condizione di afflizione indotta nell’altro coniuge superi la soglia della normale tollerabilità e si traduca, per le modalità con le quali è realizzata, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, come quello alla salute o all’onore o alla dignità personale.
Cassazione civile sez. III, 07/03/2019, n.6598
Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale
In materia di separazione e divorzio, l’esistenza di una stabile relazione extraconiugale rappresenta una violazione particolarmente grave dell’obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, dunque, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile. A ogni modo, l’addebito è escluso se si accerti la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Nel caso di specie, a fronte della accertata stabile relazione extraconiugale del marito, il Tribunale ne ha addebitato la responsabilità, in quanto quest’ultimo si era limitato solo a sottolineare una presunta insormontabile incompatibilità di carattere tra i coniugi, di per sé sola non sufficiente a fondare l’intollerabilità della convivenza.
Tribunale Caltagirone, 24/02/2018, n.140
L’infedeltà coniugale
L’infedeltà coniugale costituisce una violazione degli obblighi matrimoniali particolarmente grave, potenzialmente idonea a porsi anche quale unica motivazione della separazione. (Nella specie – ha osservato la Suprema corte – non è stato provato che l’infedeltà attribuita alla moglie si ponga in rapporto di causalità con le crisi del rapporto di coppia e non sia intervenuta in una fase in cui tra i coniugi vi era una convivenza ormai puramente formale.
La Corte d’appello, prosegue la Suprema corte, ha – altresì – evidenziato che le proprie riflessioni avevano trovato ulteriore riscontro nella confidenza fatta dalla moglie alla sua psicoterapeuta, circa l’assenza di rapporti intimi con il marito già da alcuni anni prima della separazione. Queste valutazioni, congruamente motivate e non tutte specificamente contestate, ha concluso la Suprema corte, non sono suscettibili di riesame, in sede di giudizio di legittimità).
Cassazione civile sez. I, 20/06/2017, n.15200
L’addebito della separazione per infedeltà coniugale
Deve essere confermata la decisione di addebito della separazione in capo al marito per violazione dell’obbligo di fedeltà conseguente ad una relazione extraconiugale di dominio pubblico; perché se è vero che la violazione dell’obbligo di fedeltà non può considerarsi di per sé sola causa dell’intollerabilità della convivenza, nella specie era emerso la sussistenza del nesso di causalità tra infedeltà e rottura del matrimonio.
Cassazione civile sez. VI, 24/08/2016, n.17317
Degradazione del rapporto coniugale
Deve essere confermata la decisione dei giudici del merito relativamente al diniego della circostanza attenuante di aver agito in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui (infedeltà coniugale della vittima) con la ragione che la degradazione del rapporto coniugale durava da parecchio tempo, e non poteva essere attribuita in maniera netta al comportamento infedele della vittima; l’imputato, condannato per l’omicidio della moglie, da diverso tempo aveva assunto atteggiamenti prevaricatori e violenti nei confronti della donna, la quale da alcune settimane si era allontanata dalla casa coniugale.
Cassazione penale sez. I, 14/11/2013, n.50639
Offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge
La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’art. 151 c.c., non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano escluso che lo scambio interpersonale tra la moglie ed un soggetto terzo avesse potuto assumere i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina e, comunque, quelli di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale traducibili o tradottisi in contegni offensivi per la dignità e l’onore dell’altro coniuge, atteso che il legame intercorso si era rivelato platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici o via internet, data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio di lei dell’eventuale infatuazione di lui).
Cassazione civile sez. I, 12/04/2013, n.8929
Infedeltà coniugale: revocazione della donazione per ingratitudine
Non è censurabile la sentenza del giudice di merito che, ai fini della revocazione della donazione per ingratitudine, qualifica “ingiuria grave” la mancanza di solidarietà e di riconoscenza nonché il malanimo insito nel complessivo comportamento di infedeltà della moglie.
Cassazione civile sez. II, 04/11/2011, n.22936
Infedeltà coniugale e investigatore privato
Non integra gli estremi dell’art. 498 c.p. né di altro illecito, penale o amministrativo, la condotta dell’imputato consistita nel mostrare una placca con la dicitura “investigatore privato”, contestata come segno distintivo da investigatore privato, per il quale è richiesta specifica abilitazione dello stato, innanzitutto perché la fattispecie di cui all’art. 98 comma 1 c.p. non è più un reato bensì un illecito amministrativo, in secondo luogo perché non esiste un segno distintivo “ufficiale” degli investigatori privati.
(Nella specie l’imputato era entrato in un settore riservato dello Stadio di calcio per assistere alla partita dopo avere sostenuto allo steward di essere delle forze di polizia, ma, interpellato da parte del servizio di vigilanza in sede di controllo del biglietto prima e dei carabinieri poi, aveva dichiarato a questi ultimi che stava lavorando come investigatore privato ad un caso di infedeltà coniugale e a consegnare un portafogli al cui interno era la placca con la dicitura “investigatore privato”).
Tribunale La Spezia, 24/11/2010, n.1069
Violazione dei doveri giuridici scaturenti dal vincolo matrimoniale
Ritenuto che i doveri coniugali ex art. 143 c.c. hanno contenuto e rilevanza strettamente giuridici, oltre che morali; ritenuto che l’infedeltà coniugale consumata qualora non preesista, tra le parti, una irrimediabile situazione di crisi affettiva e spirituale, costituisce grave violazione dei doveri giuridici scaturenti dal vincolo matrimoniale, violazione che è fonte di responsabilità risarcitoria aquiliana del coniuge infedele in quanto – anche per le modalità, la frequenza e le circostanze dell’adulterio – quest’ultimo ha certamente leso diritti fondamentali ed inviolabili della persona anche costituzionalmente rilevanti (l’onere e la dignità); ritenuto che le sanzioni collegate all’addebitabilità della separazione (e del divorzio) possono essere, non di rado, inapplicabili, o inutili, o dannose per il coniuge offeso, ed, in ogni caso, hanno una funzione meramente punitiva e non satisfattoria, il coniuge infedele deve risarcire, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2043 e 2059 (art. 2 e 29 cost.), il coniuge tradito con l’esborso di una somma di denaro, quantificabile anche in via presuntiva, per i danni a quest’ultimo, senza alcun dubbio, arrecati con la propria condotta gravemente illecita.
Tribunale Prato, 18/02/2010
L’addebito della separazione e l’affidamento condiviso della prole
L’addebito della separazione per infedeltà coniugale non osta di per sè al regime di affidamento condiviso della prole, avuto riguardo, da un lato, all’interesse della prole stessa e, dall’altro, al fatto che l’addebito non implica senz’altro un giudizio negativo sulla figura genitoriale (Nel caso di specie, la separazione era stata addebitata alla moglie, a causa di una stabile relazione sentimentale con un altro uomo, dal quale aveva anche avuto un figlio. Tuttavia, poiché dall’istruttoria di causa era comunque emerso un buon rapporto madre-figlio, giacché quest’ultimo era ben accudito e non mostrava disagio psicologico alcuno, il Giudice – in applicazione del principio di cui in massima – nel dichiarare l’addebito della separazione alla moglie ha disposto l’affidamento condiviso della prole con collocazione presso la madre).
Tribunale Modena sez. II, 20/02/2008, n.281
L’infedeltà coniugale dalla consorte e test del Dna
Il marito, avuta notizia dell’infedeltà coniugale dalla consorte, non può utilizzare l’esito della prova ematologia per disconoscere la paternità di quelli che credeva i suoi figli. Prima deve dimostrare che la donna lo ha tradito, perché il test sul DNA non vale come “implicita prova dell’adulterio”.
Cassazione civile sez. I, 22/10/2002, n.14887
La circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale
In tema di circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale (art. 62 n. 1 c.p.), va escluso che un omicidio, commesso per salvaguardare l’onore pretesamente offeso dalla relazione amorosa con il proprio coniuge, e per ricostituire l’unità familiare, trovi approvazione nella coscienza etica collettiva: la gelosia e la vendetta, dettate da un malinteso senso dell’orgoglio maschile colpito dall’infedeltà coniugale, costituiscono sempre passioni morali riprovevoli mai suscettibili di valutazione etica positiva.
Cassazione penale sez. I, 14/10/1996, n.9254
L’inconciliabilità della prosecuzione del vincolo coniugale
La causa d’onore non può identificarsi con un malinteso senso dell’orgoglio maschile che è incompatibile con i valori sociali che si sono consolidati nella moderna società in tema di infedeltà coniugale. Ed infatti gli istituti apprestati a tutela dell’inconciliabilità della prosecuzione del vincolo coniugale nell’ipotesi di infedeltà non permettono di affermare che sia configurabile l’attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale nella condotta di chi uccide l’amante della propria moglie per ricostituire l’unità familiare.
Cassazione penale sez. I, 01/03/1994, n.4439
Fatto ingiusto per la morale della famiglia
In tema di provocazione, l’infedeltà coniugale costituisce “fatto ingiusto” per la morale della famiglia e per la civile convivenza.
Cassazione penale sez. I, 04/12/1992
Di regola, la separazione con colpa (il cosiddetto “addebito”) non implica anche il risarcimento del danno. Le uniche sanzioni per chi viola i doveri del matrimonio sono costituite dalla perdita di due diritti: quello all’assegno di mantenimento e quello a succedere all’ex coniuge in caso del suo decesso.
Più volte, è stato chiesto alla giurisprudenza se il tradimento comporta il risarcimento danni. E ciò per via dell’indubbio impatto psicologico ed emotivo che la scoperta di un adulterio può avere sul coniuge tradito.
La questione è stata riproposta proprio di recente alla Cassazione che, con una recente ordinanza [1], ha ribadito la linea interpretativa “tradizionale”.
Per sapere dunque se il tradimento comporta il risarcimento danni non resta che leggere il contenuto di tale pronuncia per come lo semplificheremo qui di seguito.
Indice
* 1 Separazione con colpa e risarcimento danni
* 2 È possibile il risarcimento senza addebito
* 3 Il principio del risarcimento danni da separazione
* 4 Approfondimenti
Separazione con colpa e risarcimento danni
Di regola, la depressione per il tradimento del coniuge non può condurre al risarcimento del danno morale, a meno che non vi sia la prova concreta di una sofferenza insopportabile con risvolti gravi sullo stato di salute o sull’onore o sulla dignità personale.
L’orientamento tradizionale della Corte è sempre stato quello di ritenere non risarcibile il tradimento a meno che non abbia leso uno dei diritti costituzionali della persona. Tra questi, c’è sicuramente l’onore. Per cui l’infedeltà avvenuta in pubblico e con modalità umilianti, tali da compromettere la dignità del coniuge tradito (si pensi a una relazione extraconiugale consumata dinanzi agli occhi di tutti, in società) dà diritto al risarcimento.
Un altro diritto costituzionale che potrebbe essere leso dall’infedeltà è anche la salute. Ma in questo caso, non basta il semplice turbamento per il fallimento del matrimonio e la depressione per la separazione. La condizione di afflizione indotta nel coniuge deve superare la soglia di tollerabilità e tradursi, per le sue modalità, in un grave sconvolgimento fisico-psicologico.
Quindi, non è la semplice infedeltà a determinare il diritto a ottenere il pagamento dei danni morali sofferti, ma quel “qualcosa in più” che, come detto, è costituito da una sofferenza insopportabile, la lesione di un diritto fondamentale della persona che trova nella costituzione la sua proclamazione.
È possibile il risarcimento senza addebito
In questo senso – aggiunge la Corte – è addirittura possibile ottenere il risarcimento dei danni morali anche senza una pronuncia di addebito. Si pensi al caso di chi tradisce il coniuge, con modalità umilianti, quando ormai il matrimonio è naufragato per altre ragioni. In un caso del genere, infatti, non è l’infedeltà la causa della separazione e ciò implica l’assenza di addebito; ma non bisogna neanche sottostimare le modalità con cui è avvenuto l’adulterio che, avendo leso la dignità della vittima, consentirà di ottenere il risarcimento dei danni.
Il principio del risarcimento danni da separazione
Dalla sintesi di questi principi esce fuori la massima che la Cassazione, nella sentenza in commento, ha così sintetizzato: «la natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali, senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva». A patto, però, che «la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale».
Agenzia IDFOX Investigations è specializzata nelle indagini a tutela e diritto di famiglia.
Falsa testimonianza per amore: mente al giudice per salvare l'amante
Impiegato incastrato dal detective: condannato
Un detective privato al lavoro
Tra moglie e marito non mettere il dito, recita un vecchio proverbio, ignorato però dal protagonista di questa vicenda giudiziaria, che ha mentito davanti al giudice per... amore della sua amante. Si tratta di un impiegato lucchese di 50 anni che è stato condannato a un anno e 4 mesi di reclusione, per il reato di falsa testimonianza.
La separazione giudiziale
Passaggi e tempi per porre fine alla convivenza quando non c'è un accordo tra i coniugi. Cosa può decidere il giudice? E quanto si aspetta per il divorzio?
Le cose non sempre vanno come si pensava e, così, può succedere che una coppia decida di dirsi addio per sempre e di ricominciare separatamente una nuova vita. A volte, però, lasciarsi in buoni rapporti risulta complicato, specialmente se c'è da dividere un patrimonio e, soprattutto, se entrambi gli ex coniugi vorrebbero avere la custodia dei figli e pretendere che l'altro contribuisca al mantenimento. Quando l'accordo su queste ed altre cose non c'è, si arriva alla separazione giudiziale. Che cos'è e che cosa comporta è quello che vedremo in questo articolo.
La separazione giudiziale, dunque, non va confusa con quella consensuale. A quest'ultima, infatti, si arriva grazie ad un accordo tra i coniugi su quali saranno i loro compiti e le loro responsabilità una volta cessata la convivenza. Nella separazione giudiziale, invece, è un magistrato a decidere questi aspetti, poiché l'intesa di partenza non c'è stata.
Ed è qui che comincia il "festival" delle accuse, dei rimproveri e dei rinfacciamenti. A volte, purtroppo, senza esclusione di colpi, il che rende tutto molto più difficile. Bisogna portare in tribunale le prove dell'impossibilità di continuare la convivenza, il che non è sempre una passeggiata. La separazione giudiziale, infatti, comporta mettere sul banco davanti ad un giudice le proprie frustrazioni ed i fallimenti della coppia e cercare di dare un perché, possibilmente addossando la colpa alla controparte.
Arrivati a questo punto, dunque, diventa fondamentale sapere come muoversi, come difendersi e quali sono i propri diritti per affrontare con la massima preparazione la separazione giudiziale. Tutti aspetti che vediamo di seguito.
Indice
* 1 Separazione giudiziale: che cos'è?
o 1.1 Che cosa si intende per convivenza intollerabile?
* 2 Separazione giudiziale: chi ne ha la competenza?
* 3 Separazione giudiziale: come si fa?
o 3.1 L'udienza di comparizione
o 3.2 L'udienza davanti al giudice istruttore
* 4 Separazione giudiziale: che cosa può decidere il giudice?
* 5 Separazione giudiziale: la pronuncia di addebito
o 5.1 Addio alla comunione dei beni
o 5.2 A chi va la casa?
o 5.3 Chi paga l'assegno di mantenimento?
o 5.4 Eredità e pensione di reversibilità
* 6 Separazione giudiziale: quanto ci vuole per il divorzio?
Separazione giudiziale: che cos'è?
Per definizione, la separazione giudiziale è il procedimento che uno dei coniugi promuove in disaccordo con l'altro per porre fine alla loro convivenza. Attraverso questo procedimento si ottiene una sentenza di separazione basata su fatti (anche indipendenti dal volere della coppia) che rendono la convivenza intollerabile oppure possono recare danno alla prole.
Che cosa si intende per convivenza intollerabile?
In qualsiasi tipo di convivenza ci vuole un minimo di tolleranza: al lavoro non tutti i colleghi meriterebbero un abbraccio ogni mattina, ma tocca tenerseli accanto tutti i giorni e, per questo, bisogna armarsi di pazienza ed accettare qualche difetto (come gli altri faranno con i nostri). Lo stesso succede con i vicini di casa: sopportare il cane che abbaia dall'altra parte del pianerottolo o il condomino che rientra la sera tardi facendo un po' di fracasso non sempre è facile. Ma, anche qui, per evitare battaglie quotidiane ogni tanto serve la pazienza.
Figuriamoci in un rapporto di coppia, dove ciascuno cerca di consolidare il proprio spazio con le proprie abitudini senza troppe interferenze, nemmeno da parte del marito o della moglie. Ma se con il collega o con il vicino di casa si è disposti ad essere permissivi (almeno fino ad un certo punto), che cosa fa diventare intollerabile la convivenza con il partner per arrivare perfino alla separazione giudiziale?
Il pensiero che potrebbe apparire più scontato è che la convivenza diventa intollerabile quando uno dei due coniugi comincia a violare gli obblighi matrimoniali: infedeltà, indifferenza verso l'altro, scarsa partecipazione alla vita affettiva ed economica della famiglia, ecc. Tuttavia, la tesi più diffusa è che i fattori che portano all'intollerabilità di una convivenza non dipendano dalla volontà dei coniugi. Si parla, quindi, dell'incompatibilità di caratteri, della diversità culturale acquisita in passato, di due modi paralleli di concepire il futuro della coppia e della famiglia, ecc. Cose che, a dire la verità, potevano scaturire durante il fidanzamento, ma questa è un'altra storia.
In ogni caso, il distacco non solo fisico (mancanza di rapporti sessuali, ad esempio) ma anche spirituale (carenza assoluta di dialogo e indifferenza più totale verso l'altro) rendono la convivenza intollerabile e portano, inevitabilmente, verso la separazione giudiziale. Anche quando questo atteggiamento lo dimostra uno solo dei coniugi. Perché non finisce solo per ferire l'altro: ha una ricaduta immancabile sui figli.
Separazione giudiziale: chi ne ha la competenza?
Chi vuole presentare domanda di separazione coniugale deve rivolgersi, nell'ordine, ad uno di questi tribunali:
* a quello del luogo di ultima residenza comune della coppia;
* in mancanza di questo, al tribunale del luogo in cui ha la residenza o il domicilio il coniuge contro il quale si presenta la richiesta;
* se il convenuto risiede all'estero oppure è irreperibile, al tribunale del luogo in cui il coniuge ricorrente ha residenza o domicilio;
* ad un qualsiasi tribunale italiano nel caso in cui entrambi i coniugi siano residenti all'estero.
Durante il procedimento è obbligatoria la partecipazione di un pubblico ministero, il quale avrà la competenza di presentare delle nuove prove, fare delle richieste o impugnare una sentenza quando lo ritenga opportuno.
Separazione giudiziale: come si fa?
Chi vuole porre fine alla convivenza e non trova un accordo con l'ex coniuge sulle condizioni della separazione, può fare richiesta di separazione legale presentando ricorso in una delle sedi sopracitate.
Il ricorrente deve specificare i motivi della sua domanda e se la coppia ha dei figli. Deve, inoltre, allegare le dichiarazioni dei redditi dei due coniugi di almeno gli ultimi tre anni.
Giunto il ricorso in tribunale, il Presidente fissa con decreto nei successivi cinque giorni:
* la data dell'udienza alla quale devono presentarsi i due coniugi (entro 90 giorni dal giorno in cui è stato depositato il ricorso);
* il termine entro il quale deve essere notificato il ricorso da parte del ricorrente e del decreto all'altro coniuge;
* il termine entro il quale il coniuge convenuto (cioè quello che è stato citato da chi ha presentato il ricorso) ha la possibilità di depositare la memoria difensiva ed eventuali altri documenti.
L'udienza di comparizione
Citati entrambi dal presidente del Tribunale, i coniugi devono comparire per la prima udienza che apre il processo di separazione giudiziale. I due devono presentarsi obbligatoriamente di persona assistiti dai rispettivi avvocati.
Possono succedere tre cose:
* si presentano i due coniugi: l'udienza avviene normalmente;
* non si presenta il coniuge ricorrente: il presidente del Tribunale chiude il procedimento per rinuncia agli atti. In pratica, è come se la separazione giudiziale venisse "abortita";
* non si presenta il giudice convenuto, cioè la controparte di chi ha avviato il procedimento: il presidente del Tribunale fissa una nuova udienza e, se lo ritiene opportuno, decide con un'ordinanza gli aspetti urgenti che non possono essere rimandati.
Dei tre, gli ultimi due casi sono quelli eccezionali. Il primo, quello in cui si presentano entrambi i coniugi davanti al giudice, dovrebbe essere quello normale. In questo caso, il presidente del Tribunale cerca prima una mediazione per evitare che il procedimento vada avanti e che si arrivi alla separazione. Anche qui, ci sono diverse possibilità:
* l'accordo viene trovato: si redige un verbale ed il procedimento di separazione finisce lì;
* l'accordo non viene trovato: il presidente del Tribunale nomina un giudice istruttore e fissa una nuova udienza davanti a quest'ultimo.
L'udienza davanti al giudice istruttore
Questo articolo finirebbe qui se si fosse trovato un accordo davanti al presidente del Tribunale, cioè se la tentata conciliazione avesse successo ed i coniugi vivessero da quel momento in poi felici e contenti. L'articolo, invece, continua ipotizzando che quell'accordo non è stato trovato e che, quindi, il procedimento di separazione giudiziale, purtroppo, va avanti.
Come appena detto, si arriva davanti al giudice istruttore nell'udienza fissata dal Presidente nella fase precedente. Non ci sono più dei tentativi di intesa fra i coniugi, ma si va a stabilire le condizioni della separazione. Tant'è che il giudice può anche produrre delle prove nuove che riguardino i figli.
Il Tribunale, conclusa la fase istruttoria, emette una sentenza di separazione che la controparte può impugnare se lo ritiene opportuno. Inoltre, il giudice può emettere una sentenza non definitiva con cui risolve subito la separazione ma lascia che la causa vada avanti nel caso ci siano altre questioni da risolvere tra i coniugi, come ad esempio quelle che riguardano il patrimonio oppure l'affidamento dei figli.
Separazione giudiziale: che cosa può decidere il giudice?
Ci sono diversi provvedimenti durante il procedimento di separazione giudiziale. Innanzitutto, c'è l'ordinanza con cui il presidente del Tribunale decide sulla situazione dei figli e sui doveri e diritti dei coniugi, come ad esempio eventuale obbligo di mantenimento o assegnazione ad uno dei due dell'abitazione coniugale.
Quest'ordinanza è immediatamente esecutiva. Ma è anche modificabile o revocabile dal giudice istruttore con ulteriore sentenza oppure impugnabile con il dovuto reclamo alla Corte d'Appello.
Tra i provvedimenti più importanti ci sono, ovviamente, quelli che riguardano i figli, poiché è il loro interesse quello che prevale nel momento in cui un giudice deve emettere una sentenza. In particolare, la legge ha apportato alcuni anni fa qualche novità in proposito che il Tribunale deve tenere in considerazione [2]. In particolare:
* l'affidamento dei figli ad un solo genitore e l'opposizione all'affidamento condiviso;
* l'assegnazione dell'abitazione coniugale in base alla proprietà e agli accordi economici valutando gli interessi dei figli;
* l'obbligo di ascoltare il figlio minorenne durante il procedimento, a meno che non sia opportuno;
* l'obbligo di mantenimento non solo dei figli minorenni ma anche di quelli maggiorenni quando non sono economicamente autonomi.
Separazione giudiziale: la pronuncia di addebito
Di chi è la colpa di un matrimonio fallito? E quali sono le conseguenze che deve affrontare il coniuge a cui viene addebitato quel fallimento? Al giudice l'ardua decisione. Di solito, si basa su delle prove in grado di dimostrare che una delle parti ha violato i doveri matrimoniali con un comportamento poco o per nulla costruttivo. In questo caso, e su richiesta del ricorrente, può stabilire nella sentenza a chi attribuire la responsabilità della separazione.
Le conseguenze di questo addebito sono, soprattutto, economiche e patrimoniali (oltre a quelle affettive sulle quali nessun giudice è in grado di decidere perché appartengono alla sfera personale di ciascuno). Vediamo quali sono i principali effetti della separazione giudiziale.
Addio alla comunione dei beni
Prima conseguenza della separazione giudiziale: il regime di comunione dei beni viene immediatamente sciolto nel caso in cui i coniugi lo avessero adottato il giorno del loro matrimonio. Questo regime salta per aria nel momento stesso in cui il presidente del Tribunale dà il via libera alla separazione.
A sua volta, questo effetto della separazione giudiziale comporta:
* il subentro della comunione ordinaria al posto di quella legale;
* il passaggio al patrimonio comune dei beni de residuo;
* un nuovo regime patrimoniale, cioè quello della separazione.
A questo si aggiunge la separazione del patrimonio. Prima, però, bisogna procedere ai rimborsi e alle restituzioni dell'uno verso l'altro [3]. Significa che se uno dei due ha prelevato dal conto in comunione una cifra che non era destinata a soddisfare un obbligo familiare, dovrà restituirla. Lo stesso deve fare chi ha deciso di spendere una somma di sua iniziativa a meno che sia un atto di straordinaria amministrazione e venga dimostrato il vantaggio per la comunione o abbia soddisfatto un bisogno della famiglia.
Ciascuno dei coniugi può reclamare indietro i soldi prelevati dal patrimonio personale e destinati al patrimonio comune. Così come chi è in credito può prelevare dalla cassa comune (nell'ordine in denaro, in mobili ed in immobili) fino a pareggiare il conto.
A chi va la casa?
Una delle grane più ricorrenti quando si affronta una separazione giudiziale è quella dell'abitazione: a chi va la casa in cui sono stati i coniugi fino all'ultimo giorno di convivenza? Anche in questo caso decide il giudice, tentando di salvaguardare, soprattutto, l'interesse dei figli.
Può darsi, però, che i coniugi non abbiano avuto dei bambini. In questo caso, il giudice valuta queste due ipotesi:
* la casa è di proprietà comune, cioè è intestata ad entrambi i coniugi;
* la casa è di proprietà esclusiva di uno dei due, come nel caso in cui lui l'abbia ereditata dal padre e ci abbia vissuto con la moglie gli anni in cui sono stati insieme.
Solo nel primo caso si potrà pretendere la divisione giudiziale della casa. Nel secondo, invece, l'immobile resterà a chi detiene la proprietà esclusiva oppure (tornando al caso dei bambini) al genitore a cui vengono affidati i figli, anche se avrà il solo diritto di godimento.
Chi paga l'assegno di mantenimento?
Chi si trova l'addebito della separazione deve per forza pagare l'assegno di mantenimento all'ex coniuge ed ai figli? Diciamo, intanto, che l'assistenza materiale è prevista nel Codice civile in questo modo: "Il giudice - si legge - stabilisce in favore del coniuge il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non disponga di adeguati redditi propri" [4]. In pratica, e poiché la separazione giudiziale non cancella il matrimonio ma solo alcuni dei doveri dei coniugi, assistenza e rispetto restano fino al divorzio, così come deve restare lo stesso tenore di vita goduto fino a quel momento [5].
Se ne deduce che l'obbligo di assistenza materiale si traduce nel versamento dell'assegno di mantenimento, dovuto quando:
* c'è una separazione legale;
* uno dei due coniugi non ha un reddito proprio;
* il coniuge beneficiario dell'assegno non è il responsabile della separazione (cioè non gli è stata addebitata la fine della convivenza);
* il coniuge che deve pagare l'assegno ha un reddito sufficiente a garantire il mantenimento.
Attenzione, però: la Cassazione ha stabilito che se la convivenza è stata piuttosto breve l'assegno di mantenimento non sarà dovuto [6].
Eredità e pensione di reversibilità
Il coniuge separato ha diritto alla pensione di reversibilità dell'altro coniuge nel caso in cui quest'ultimo muoia? Se la sentenza di separazione giudiziale non dice il contrario, la risposta è sì. Ha diritto alla pensione di reversibilità sempre per lo stesso motivo che abbiamo citato più volte, cioè: la separazione non scioglie il matrimonio. Quindi il superstite è, a tutti gli effetti, vedovo o vedova della defunta o del defunto.
Di conseguenza, avrà anche il diritto di ereditare la sua quota di patrimonio. Viceversa, perderà i diritti successori il coniuge a cui è stata addebitata la separazione.
Separazione giudiziale: quanto ci vuole per il divorzio?
Se la separazione giudiziale non ti basta e vuoi che vengano annullati del tutto gli effetti del matrimonio chiedendo il divorzio, sappi che i tempi non sono eterni ma nemmeno viene risolto tutto dall'oggi al domani.
Il termine per vedere nero su bianco la parola fine sul tuo matrimonio è un anno. Dodici mesi che trascorrono dalla prima udienza davanti al presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione.
I fatti di questa singolare vicenda giudiziaria, approdata davanti al giudice monocratico……….. risalgono al 2014. All'epoca l'impiegato, residente in Lucchesia, aveva da tempo una relazione con una donna sposata, di circa dieci anni più giovane, il cui matrimonio già in crisi sfociò poi in una causa di separazione in tribunale a Lucca. Davanti al giudice che doveva valutare i termini di quella separazione, fu chiamato a testimoniare anche l'amante, perché il marito sosteneva che il tradimento della moglie andava avanti da tempo e quindi voleva dimostrare che la separazione coniugale avveniva per colpa della donna. Ma al processo civile, l'amante sostenne di aver iniziato la relazione con la donna solo dopo che lei e il marito avevano avviato le pratiche per la separazione. Peccato che l'altro, sospettando appunto il tradimento, avesse ingaggiato un detective, che per parecchio tempo aveva tenuto d'occhio i due amanti, documentandone gli incontri. Ed ecco così spuntare foto e altre prove inequivocabili della nascita di una relazione clandestina già da tempo, quindi una delle cause della separazione stessa.
A quel punto il giudice civile aveva trasmesso gli atti alla Procura per falsa testimonianza. Al processo penale davanti al giudice Boragine è emerso che l'impiegato aveva effettivamente mentito sulle circostanze della loro relazione, nel tentativo di tutelare la sua amante. Una condotta che gli è costata una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione, con pena sospesa.
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Parlando di tradimento e infedeltà..
Il tradimento è il mancato rispetto di una promessa di fedeltà.
Oggi sono sempre meno le coppie che riescono ad essere fedeli tra di loro.
Il tradimento rappresenta una delle esperienza molto dolorose che l’essere umano può sperimentare, perché mette in discussione la dignità, il rispetto, l’identità e la relazione con l’altro.
Cause che spingono il partner a tradire:
- Non si sta bene insieme al proprio/a compagno
- L'insoddisfazione sessuale
- La mancanza di affetto
Spesso si è portati a formare una coppia per la paura della solitudine, per un bisogno di sicurezza e non perché si è interessati veramente all’altra persona.
L’infedeltà può assumere quindi diverse finalità: consolatoria, compensatoria, di rappresaglia o d’evasione: in ogni caso risponde ad una esigenza psicologica che rispecchia la salute della coppia.
Un aforisma del pittore John Harington dice: ” Il tradimento non trionfa mai: qual è il motivo? Perché se trionfa e diventa un grande amore, nessuno osa, ne può chiamarlo tradimento.”
Se una persona ti ama non esistono né se ne ma. Quando una persona ama non ha tempo di pensare ad un'altra persona!
Al di là di chi è il traditore e di chi è il tradito il tradimento coinvolge la relazione in sè, vale a dire il Noi, oltre all' Io ed il Tu. Quindi entrambi i partner, seppur con modalità diverse, sono coinvolti nella genesi della situazione extraconiugale.
RISULTATI GARANTITI CON PROVE GIURIDICAMENTE VALIDE
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IDFOX è autorizzata con licenza per investigazioni private Art.134 TULPS; autorizzazione Art. 222 del D.L.vo 271/89 ed Art. 327 Bis del c.p.p. così come modificati dalla L.397/00 l'effettuazione di indagini difensive a favore della difesa rilasciate dalla Prefettura di Milano.